Cantiere edile: l’obbligo di esposizione del cartello

La Corte di Cassazione si è pronunciata ancora una volta sull’obbligo di esposizione del cartello “inizio lavori” precisando che tale obbligo si rivolge, oltre che al costruttore e direttore dei lavori, anche al committente.

L’obbligo di esposizione nel cantiere edile del cartello indicante gli estremi degli atti autorizzativi e la descrizione dell’intervento edilizio in corso, si rivolge, oltre che al costruttore e direttore dei lavori, anche al committente sulla base di quanto espressamente previsto dall’art. 6 della L. n. 47 del 1985 e, oggi, dall’art. 29, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001. In questi termini si è espressa la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 38380 del 22/09/2015.

La Corte rileva come in più occasioni abbia specificato che la responsabilità del committente trova fondamento nell’omissione della dovuta vigilanza, cui egli è tenuto in considerazione del fatto che l’opera soddisfa un suo preciso interesse; pertanto ogni committente ha l’obbligo di accertarsi che i lavori siano eseguiti in conformità alle prescrizioni amministrative perché la responsabilità penale, che grava sul destinatario di un obbligo imposto dalla legge, non può essere delegata ad altri. Si legge nella sentenza: “il committente-proprietario, autonomamente responsabile per legge, non può legittimamente abdicare al proprio obbligo di osservanza semplicemente facendo leva sul fatto di avere affidato i lavori a persona esperta e competente come appunto il direttore dei lavori, non essendo tale solo fatto sufficiente a far venire meno la culpa in vigilando incombente sul committente stesso”.

L’obbligo di esposizione del cartello nel cantiere – incombente sul costruttore, direttore dei lavori e committente – non rappresenta altro che un’applicazione dei fondamentali principi di informazione ambientale e trasparenza amministrativa propri del nostro ordinamento giuridico.

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